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Riassunti Diritto Privato "Le obblicazioni"
L’OBBLIGAZIONE consiste nel rapporto tra due parti in cui una
di esse (debitore) si obbliga (assumere dovere giuridico) di eseguire
una determinata prestazione a favore dell’altra parte (creditore)
. Il debitore deve avere un determinato comportamento atto a soddisfare
l’interesse del creditore. Il rapporto giuridico obbligatorio
è sempre relativo e può essere fatto valere solo nei confronti
del debitore. Il debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri (art 2740)
L’OBBLIGAZIONE NATURALE è quella che consiste in un dovere
morale o sociale in cui il debitore non è obbligato giuridicamente
(debito di gioco) e nn ha diritto alla ripetizione.
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI L’art 1173 afferma che le obbligazioni
derivano da contratto e da fatto illecito. Anche altri atti o fatti
sono idonei a produrre rapporto obbligatorio nei soli casi in cui tale
idoneità sia stata riconosciuta dall’ordinamento giuridico.
I VIZI DELLA VOLONTA’ NEGOZIALE significa distorsione della volontà.
Sono: errore , violenza e dolo. Essi producono l’annullamento
del negozio!
ERRORE è la falsa conoscenza della realtà. Può
essere ostativo oppure vizio. Errore ostativo è quello che cade
sulla dichiarazione, cioè nel momento in cui si esterna la volontà
(A scrive 865 invece di 875) Errore vizio cade nella formazione stessa
della volontà (A ritiene che il vaso sia cinese, invece è
contraffatto)
VIOLENZA si concreta in minacce, pressioni gravi, che inducono una parte
a concludere il negozio. Violenza morale (timore , paura) è un
vizio della volontà e provoca l’annullamento . Violenza
fisica (costrizione fisica a firmare) provoca la nullità.
DOLO è qualsiasi inganno, comportamento truffaldino, raggiro
usato per far cadere in errore la controparte e indurla a concludere
il negozio. Dolo commissivo se consiste in un comportamento positivo
( A dice a B che l’orologio è di oro, mentre non lo è)
Dolo omissivo consiste nel silenzio ( A non dice nulla, B crede che
sia di oro)
SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO Debitore (posizione di subordinazione,
obbligo giuridico, soggetto passivo) Creditore (posizione di preminenza,
diritto soggettivo, soggetto attivo)
L’OBBLIGAZIONE SOLIDALE quando due debitori devono ad un creditore
100, e da ciascun debitore si può pretendere l’intero.
Il condebitore solidale che ha pagato l’intero, può agire
contro gli altri.
DIVISIBILITA’ E INDIVISIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE
è indivisibile quando il diritto e l’obbligo derivano dalla
natura della prestazione che ha per oggetto una cosa o un fatto che
non può essere ridotto in parti per sua natura o per volontà
delle parti.
LA PRESTAZIONE cui il debitore è obbligato nel comportamento
dovuto o il risultato del comportamento. Esiste la prestazione tra obbligazioni
di risultato dove viene individuato il risultato che il creditore ha
diritto (l’appaltatore si obbliga a consegnare un lavoro finito),
invece la prestazione tra obbligazione di mezzo viene individuata attraverso
il comportamento del debitore, il quale non garantisce il risultato
(chirurgo, avvocato) . La prestazione può essere fungibile se
per il creditore è irrilevante che gli procura il risultato del
diritto, infungibile se sono rilevanti le qualità personali dell’obbligato.
L’OGGETTO consiste nella prestazione dovuta o nel bene materiale
dovuto. La prestazione che forma l’oggetto dell’obbligazione
deve essere suscettibile di valutazione economica. La prestazione può
essere oggettiva quando il valore è accertabile, o soggettiva
quando le parti gli attribuiscono un calore che non ha.
LE OBBLIGAZIONI PECUNARIE se l’obbligazione ha per oggetto di
dare una somma di denaro che deve avere corso legale nello stato al
tempo del pagamento. Debiti di valuta sono quelli nei quali la somma
di denaro è determinata dal suo ammontare (risarcimento danni)
Debiti di valore sono quelli in cui una certa somma è dovuto
come valore di un altro bene (risarcimento danni)
INTERESSI sono determinati in base ad una data percentuale detta tasso,
oltre che in relazione all’elemento temporale. Legali il cui il
tasso è determinato dalla legge , 25% all’anno . Convenzionali
quando le stesse parti lo pattuiscono in deroga del tasso legale. Se
superiore a quello legale, deve essere scritto. Moratori quando il debitore
è in mora. Esso dovrà risalire al credito del danno almeno
gli interessi legali, salvo che la misura dell’interessi moratori
fosse già fissata. Usurari quando superiore ai tassi medi applicati
dalle banche.
OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE può avvenire che due o più siano
le prestazioni previste ma il debitore può liberarsi eseguendone
una sola.
MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI i soggetti ordinari del rapporto obbligatorio
possono essere sostituiti, l’erede succede nel diritto di credito
o debito.
LA CESSIONE DEL CREDITO è il contratto mediante il quale il creditore
(cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento del
suo diritto verso il debitore (ceduto). Non è necessario il consenso
del debitore al quale la cessione dovrà essere notificata.
EFFICACIA DELLA CESSIONE per essere efficace, occorre che al debitore
la cessione venga notificata dal cedente o dal cessionario, in mancata
della notifica la cessione non ha effetto. Con la cessione l’obbligazione
resta inalterata e si cedono anche tutte le garanzie.
RAPPORTRI TRA CEDENTE E CESSIONARIO se la cessione e a titolo oneroso
il cedente è tenuto a garantire al cessionario l’esistenza
del credito. La cessione può avvenire: cessione prosolvendo quando
la cessione sia stata effettuata per estinguere un debito del cedente
verso il cessionario. Cessione prosoluto quando il cessionario si fa
carico del rischio di inadempienza del debitore. Il cedente è
libero.
IL CONTRATTO DI FACTORING è quel contratto mediante il quale
un’impresa specializzata (factor) si assume di gestire tutto i
parte dei crediti di un'altra impresa dietro pagamento di una commissione.
Il factor svolge la funzione di finanziatore fornendo anticipi sui crediti.
ALTRE FIGURE DI SUCCESSIONI ATTIVE Delegazione attiva il cedente, il
cessionario ed il debitore si mettono d’accordo sul fatto che
il credito vada pagato al cessionario. In caso di successiva inadempienza,
potrà intervenire il creditore originario. Pagamento per surrogazione
si ha con la sostituzione del creditore con un'altra persona al momento
del pagamento.
SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO può realizzarsi mediante la
delegazione passiva, estromissione e l’accollo. La sostituzione
del debitore non è possibile senza volontà del creditore.
DELEGAZIONE quando un soggetto (delegante) ordina o invita un altro
soggetto (delegato) ad eseguire un determinato pagamento a favore di
un terzo (delegatario) . l’operazione necessita della cooperazione
di tutti e tre i soggetti.
L’ESPROMISSIONE è il contratto mediante un creditore e
un terzo convengano che quest’ultimo si assuma il debito di un
altro, come ad esempio un padre che paga i debiti del figlio. Cumulativa
quando l’obbligo del terzo non libera il debitore. Liberativa
quando a seguito del contratto il debitore viene liberato.
L’ACCOLLO è un contratto tra debitore (accollato) ed un
terzo (accollante) mediante quest’ultimo si assume l’onere
di provvedere al pagamento del creditore (accollatario). Avviene sugli
immobili con ipoteca, in cui l’accollante (acquirente) si assume
l’obbligo di pagare alla banca.
I MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE sono i fatti giuridici
per effetto dei quali l’obbligazione stessa cessa di esistere.
Il tipico fatto è l’adempimento, cioè la morte dell’obbligazione.
1. Adempimento consiste nell’esatta realizzazione della prestazione
dovuta. Destinatario del pagamento deve essere fatto al creditore o
al suo rappresentante. Se fatto ad un terzo, è valido con la
retifica del creditore. Il luogo dell’adempimento dell’obbligazione
va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta
l’obbligazione. L’obbligazione di una somma di denaro va
adempiuta al domicilio del creditore. In tutti gli altri casi, l’adempimento
si terrà al domicilio del debitore. Tempo dell’adempimento
occorre determinare il momento iniziale e finale della prestazione dovuto.
Se tale indicazione anca, il termine deve essere stabilito dal giudice.
2. La compensazione si realizza quando due soggetti sono tra loro contemporaneamente
creditore e debitore relativamente a due diversi rapporti obbligatori:
i due rapporti possono estinguersi totalmente.
3. La confusione quando un unico soggetto si trova nella condizione
di creditore o di debitore relativamente alla stessa obbligazione. Ciò
accade quando il creditore diventa erede del debitore.
4. La novazione è un contratto con cui i soggetti di un rapporto
obbligatorio, sostituiscono con un nuovo rapporto. Soggettiva quando
viene sostituita la figura del debitore. Oggettiva quando viene modificato
l’oggetto.
5. La remissione è la rinuncia del creditore al credito. Produce
effetto quando è comunicata al debitore che decide di approfittare
della remissione
6. L’impossibilità sopravvenuta estingue l’obbligazione
nel caso in cui sia divenuta impossibile non per colpa del debitore.
L’INADEMPIMENTO si realizza quando il debitore non esegue l’esatta
prestazione dovuta. Può essere imputabile al debitore (si parla
di responsabilità contrattuale del debitore) oppure a cause non
dipendenti da lui (il debitore ha l’onere di provare che l’inadempimento
non era a lui imputabile) l’inadempimento imputabile si divide
in:
• Adempimento inesatto quando la prestazione viene eseguita ma
differisce quantitativamente o qualitativamente.
• Inadempimento relativo quando la prestazione non è stata
ancora adempiuta, ma sussistono le condizioni affinché si realizzi
in ritardo.
• Inadempimento assoluto quando la prestazione non è stata
adempiuta e sono venuti a cadere presupposti affinché questa
si realizzi.
LA MORA DEL DEBITORE è il ritardo nell’adempimento della
obbligazione.
• Mora ex re ovvero automaticamente per il solo fatto del ritardo
• Mora ex persona quando il creditore richiede per iscritto l’adempimento
mediante atto di costituzione in mora.
EFFETTI DELLA MORA è l’obbligo di risarcire il danno per
il ritardo nell’adempimento
LA RESPONSABILITA’ PER DANNI è l’obbligo di risarcire
il danno arrecato al creditore per mancato adempimento. Il risarcimento
dei danni subiti deve essere pari almeno al mancato guadagno. Il creditore
può pattuire con il debitore al momento della stipula del contratto,
una clausola penale, con la quale si stabilisce il danno che incomberò
sul debitore in caso di inadempienza.
LA GARANZIA GENERICA Il debitore risponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Se il debitore
non adempie, il creditore può far espropriare i beni del debitore.
CAUSE DI PRELAZIONE cioè il diritto ad alcuni creditori a soddisfarsi
del patrimonio del debitore prima degli altri.
IL PRIVILEGIO è la prelazione che la legge accorda in considerazione
della natura del credito.
DIRITTI REALI DI GARANZIA comprende i due istituti di pegno ed ipoteca.
Attribuiscono al creditore il potere di soddisfare il proprio credito
facendo espropriare il bene.
IL PEGNO è il diritto reale su cosa mobile di proprietà
del debitore, che il creditore può acquistare come garanzia del
suo credito. Sono oggetto del pegno i crediti e i beni mobili. Scaduta
l’obbligazione, se il debitore non adempie, il creditore può
far vendere la cosa ricevuta in pegno. Affinché il pegno sia
valido, deve essere un atto scritto, deve avere data certa e che sia
specificato il bene pignorato. Gli effetti del pegno sono: il creditore
deve custodire il bene, non può usare il bene e il creditore
può chiedere la vendita.
L’IPOTECA è il diritto reale di garanzia che attribuisce
al titolare il potere di far espropriare la cosa con preferenza sul
prezzo ricavato dall’espropriazione. Oggetto di ipoteca sono i
beni immobili e i mobili registrati.
• Ipoteca legale attribuisce al creditore il diritto di iscrivere
una ipoteca, prescindendo dalla volontà del creditore.
• Ipoteca giudiziale quando l’iscrizione è dovuto
ad una sentenza esecutiva che condanni il debitore a pagare al creditore
un risarcimento di danni
• Ipoteca volontaria quando la sua iscrizione è di volontà
del debitore
LA PUBBLICITA’ IPOTECARIA il grado di ipoteca è fissato
dalla data di iscrizione e non dalla data dell’atto sottostante
e determina l’ordine di preferenza.
L’ANNOTAZIONE serve a rendere pubblico il trasferimento dell’ipoteca
a favore di un'altra persona.
LA RINNOVAZIONE serve ad evitare l’estinzione dell’iscrizione
trascorsi 20 anni senza la rinnovazione, si perde il grado di ipoteca.
LA CANCELLAZIONE estingue l’ipoteca, quando il credito è
estinto o il creditore vi rinunzia.
ESTINZIONE DELL’IPOTECA se si estingue un credito per prescrizione
si estingue anche l’ipoteca e se ne può ottenere la cancellazione.
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE Per impedire che il patrimonio
possa subite delle diminuzioni che incidano sulla garanzia del creditore,
la legge da al creditore la facoltà sperimentale dei rimedi volti
ad assicurare la conservazione della stessa garanzia.
L’AZIONE SURROGATORIA è l’azione che può compiere
il creditore qualora il suo debitore trascuri di compiere gli atti volti
a tutelare il suo patrimonio (riscossione crediti). E’ necessario:
che vi sia l’inerzia del debitore, che l’inerzia provochi
una situazione di in capienza del debitore, e che il diritto sia patrimoniale.
L’AZIONE REVOCATORIA è l’azione spettante al creditore
in caso in cui il suo debitore compia degli atti che rendono il suo
patrimonio insufficiente a prestare garanzia del debito.
NEGOZIO SIMULATO non è affatto voluto dalle parti
NEGOZIO CONCLUSO IN FRODE ai creditori è voluto, allorché
vi sia la consapevolezza di pregiudicare i creditori.
EFFETTI DELL’AZIONE REVOCATORIA non rende invalido l’atto,ma
consente al creditore di esperire contro i terzi acquirenti le stesse
azioni esecutive e conservative.
IL SEQUESTRO CONSERVATIVO è una misura preventiva e cautelare
che può essere chiesta al giudice dal creditore che ha fondato
timore di perdere le garanzie del proprio credito. Il bene diventa indisponibile
per il debitore.
DIRITTO DI RETENZIONE è quel diritto attribuito al creditore
di rifiutare la consegna di una cosa di proprietà del debitore,
fino a quando il debitore non adempie l’obbligazione con la cosa
stessa.