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Riassunti Diritto Privato "Contratti"

IL CONTRATTO è al figura più importante del negozio giuridico. Esso è l’accordo tra due o più parti per costituire , regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
L’autonomia contrattuale è una serie di libertà: le parti hanno il potere di concludere o meno il contratto, scegliere la persona del contraente, stabilirne il contenuto, concluderli.
ELEMENTI
1. ACCORDO è la combinazione delle manifestazioni di volontà delle parti.
2. CAUSA è la funzione economico sociale che il contratto realizza.
3. OGGETTO è rappresentato dalla cosa o dal diritto che il contratto trasferisce, oppure dalla prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra.
Possibile: deve esistere o poter esistere
Lecito: non contrario alle norme di legge.
Determinato: quando è indicato dalle parti nella qualità e quantità.
Determinabile: quando i criteri sono indicati nel contratto.
4. FORMA quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
CONTRATTI TIPICI contratti che per la loro frequenza o importanza vengono espressamente disciplinati dal legislatore.
CONTRATTI ATIPICI le parti possono concludere contratti con previsti dal legislatore.
CONTRATTI AD ESECUZIONE ISTANTANEA in cui la prestazione è concentrata in un dato momento, immediato o differito.
CONTRATTI DI DURATA in cui la prestazione continua nel tempo.
CONTRATTI CONSENSUALI si perfezionano con il semplice scambio del consenso delle parti.
IL CONTRATTO PRELIMINARE è il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo, di cui devono aver già determinato il contenuto essenziale. Per mancato adempimento si ha il diritto al risarcimento danni. La legge prevede la possibilità di trascrivere il preliminare al fine di evitare la perdita delle caparre.
CESSIONE DEL CONTRATTO viene stipulato da una parte (cedente) con un terzo (cessionario) per trasferire a capo di quest’ultimo tutti i rapporti arrivi e passivi del contratto. Ai fini della cessione del contratto, è indispensabile il consenso dell’altro contraente
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO è la parte che precede il contratto. Le parti sono libere di concludere o meno il contratto, ma hanno comunque l’obbligo di comportarsi in buona fede.
LA COLPA IN CONTRAENDO è un tipo di responsabilità extracontrattuale che si realizza quando una delle parti, nel corso delle trattative, venga meno all’obbligo di comportarsi in buona fede. Il risarcimento comprende le spese e le perdite derivanti dalle trattative.
IL MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL CONTRATTO è il momento in cui proposta e accettazione si fondono in un'unica volontà per determinare il momento della conclusione. Ci sono 4 principi:
- Principio della dichiarazione (efficacia della volontà non appena dichiarata)
- Principio della spedizione (efficacia non appena trasmessa all’altro)
- Principio ricezione (quando si riceve la dichiarazione di accettazione)
- Principio della cognizione (l’altra parte abbia conoscenza dell’accettazione)
Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della sua proposta comunicatagli dalla controparte.
REVOCABILITA’ E INTRASMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA La revoca è l’atto con cui si vuol far perdere la validità della propria proposta o accettazione. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, cioè fino a quando il proponente non giunge a conoscenza dell’accettazione. Nel caso in cui l’accettante avesse data esecuzione alla sua prestazione, questo ha diritto di essere indennizzato di spese dal proponente.
LA FORZA VINCOLANTE DEL CONTRATTO esso obbliga le parti a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o usi di equità.
GLI EFFETTI TRA LE PARTI corrispondono al contenuto dei loro accordi. Nell’interpretare un contratto, si deve risalire alla comune intenzione delle parti, inoltre deve essere interpretato in buona fede.
I CONTRATTI AD EFFETTI REALI in mancanza di accordo delle parti, la legge fissa il momento in cui ha luogo il passaggio della proprietà secondo la regola al pari merito fortuito della cosa.
CONFLITTO TRA AVENTI DI DIRITTO SULLO STESSO OGGETTO se una persona concede lo stesso diritto prima ad A e poi a B , dovrebbe spettare a chi ha concluso per primo il contratto.
LA CLAUSOLA PENALE E LA CAPARRA Le parti possono inserire nel contratto clausole che stabiliscono quanto il debitore dovrà pagare nel caso di inadempimento assoluto o relativo. La caparra confirmatoria si verifica alla conclusione del contratto,una parte consegna all’altra una somma di denaro come conferma di serietà e a titolo di acconto. Se la parte che ha dato la caparra si rende inadempiente, l’altra può recedere il contratto trattenendo la caparra come risarcimento. Se si rende inadempiente il creditore, l’altra parte può pretendere il doppio della caparra. Caparra penitenziale è il corrispettivo del diritto di recesso.
IL CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO è il contratto in cui le parti attribuiscono ad un terzo il diritto di pretendere l’adempimento di una promessa.
RESCISSIONE DEL CONTRATTO IN STATO DI PERICOLO La rescissione del contratto è l’azione che rende inefficace il contratto. Si può richiedere la rescissione del contratto se concluso in stato di pericolo e per lesione
L’AZIONE GENRALE DI RESCISSIONE PER LESIONE quando c’è una sproporzione tra le due prestazioni. Il contraente contro cui è proposta un’azione di recessione può evitarla eliminando la sproporzione tra le due prestazioni.
L’AZIONE RISOLUTIVA PER INADEMPIMENTO si ha un contratto a prestazioni corrispettive qualora una delle parti risulti inadempiente si potrà o insistere per l’adempimento o esercitare il diritto potestativo.
LA RISOLUZIONE DI DIRITTO è la risoluzione di un contratto.
- Clausola risolutiva espressa , clausola con cui le parti si accordano per considerare risolto il contratto qualora un obbligazioni nn viene adempiuta, e viene attribuito alla parte inadempiente il diritto di chiedere la risoluzione.
- Diffida ad adempiere , qualora nel contratto manchi una clausola risolutiva, la parte non inadempiente può intimare l’altro contraente ad adempiere entro un termine, dichiarando che se entro il determinato termine, non adempie , il contratto è risolto.
- Termine essenziale , termine oltre il quale la prestazione diviene inutile.
LA CLAUSOLA SOLVE REPETE è la clausola con cui si dispone che una parte, prima di opporre eccezioni, è tenuta all’adempimento.
LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA libera la parte dalla prestazione dovuta, e libera l’altra parte dalla controprestazione .
LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ si ha quando i fatti sopravvenuti straordinari ed imprevedibili rendono la prestazione di una delle due parti eccessivamente onerosa determinando un sacrificio sproporzionato.
VENDITA PORTA A PORTA una persona fisica si procura beni o servizi da un fornitore che opera a distanza. Il contraente viene tutelato con un diritto di recesso esercitatile fino a 10 giorni dopo la stipula del contratto.
COMPRAVENDITA è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo determinato o determinabile. È ad effetti reali.
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE : far acquistare al compratore la proprietà della cosa, consegnare la cosa al compratore o metterlo in grado di poterla utilizzare.
LA GARANZIA PR I VIZI il venditore è tenuto alla garanzia quando i vizi siano tali a rendere il bene idoneo all’uso o da diminuirne il valore. Il difetto deve essere denunciato entro 8 giorni. Nel caso di consegna di un bene diverso, il compratore ha il diritto di esprimere la normale azione risolutiva del contratto.
LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE consiste nel dovere di pagare il prezzo nel termine e luogo fissati da contratto.
VENDITA DI COSE MOBILI :
1. Vendita con riserva di gradimento: il perfezionamento si ha con la comunicazione di gradimento al venditore.
2. Vendita a prova permette all’acquirente di provare il bene.
3. Vendita su campione, perfetta ma può essere risoluta se la merce differisce dal campione.


VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’ nella vendita a rate il prezzo è pagato frazionatamene entro un certo tempo e la proprietà passa al compratore solo quando viene pagato tutto. I beni in corso di pagamento non sono pignorabili. Il bene ritorna nelle mani del venditore nel caso di mancato pagamento di un ottavo del prezzo, e questo ha diritto al risarcimento , mentre il compratore ha diritto alla restituzione delle rate pagate.
VENDITA IMMOBILIARE può essere fatta su misura (in base alla quantità es. metro quadro) o a corpo (prezzo globale). Non sono validi gli atti di cessione per cui manca la licenza edilizia.
I CONTRATTI DI SCAMBIO “DO UT FACIAS”
LA LOCAZIONE è il contratto con il quale una parte si obbliga a far utilizzare ad un altro soggetto una cosa per un dato periodo di tempo. In cambio di un determinato corrispettivo. Tipologie: - Locazioni di beni mobili, - Locazioni di beni immobili urbani, - Locazioni di beni immobili non urbani, - Locazioni di beni produttivi. Il contratto di locazione può essere a tempo determinato o indeterminato.
LOCAZIONE DI IMMOBILI la durata non può essere inferiore a 6 anni, il contratto si rinnova per un ulteriore periodo identico , il conduttore può sub locale l’immobile.
IL LEASING è un contratto atipico. L’utilizzatore, avendo bisogno di un bene, si rivolge ad un intermediario specializzato chiedendogli di acquistare il bene dal fornitore, per poi darlo in godimento temporaneo all’utilizzatore contro pagamento di un canone. Il commissionario alla scadenza del contratto può acquistare il bene per un prezzo residuo finale, può restituirlo o continuare con un nuovo contratto.
I CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL’ATTIVITA’ GIURIDICA
IL MANDATO è un contratto con cui una parte (mandatario) assume l’obbligo di compiere un negozio giuridico per conto dell’altra parte (mandante). Il mandato può essere con o senza rappresentanza. Se con rappresentanza gli effetti degli atti giuridici compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante. Senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio pertanto gli effetti ricadono su di lui, che poi deve trasferirli al mandante.
I PRINCIPALI CONTRATTI REALI
IL COMODATO è un contratto reale , unilaterale e gratuito. Consiste nella consegna gratuita di una cosa da una persona ad un'altra affinché se ne serva per un certo termine ed infine la restituisca. A differenza del deposito, il comodato può servirsi della cosa. È un contratto bilaterale imperfetto.
LA PROMESSA UNILATERALE rivolta da un soggetto ad un altro per assicurare quest’ultimo un certo comportamento futuro del promettente è vincolante se è inserita in un contratto . sono vincolanti e sono tipiche.
LA PERMUTA Differisce dalla vendita in quanto lo scambio non è caratterizzato dall’intervento di un prezzo, ma ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà delle cose o della titolarità di altri diritti.
LA SOMMINISTRAZIONE soddisfa bisogni di carattere continuativo del consumatore. È dunque il contratto con la quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire prestazioni periodiche.
L’APPALTO è il contratto con il quale un committente affida a d un appaltatore il compimento di u opera, verso un corrispettivo in denaro. Caratteristica dell’appalto è la gestione “a rischio” dell’appaltatore, il quale deve provvedere ad organizzare i mezzi. Il committente ha il diritto di controllare l’andamento, e per verificare che l’esecuzione proceda secondo quando pattuito.
CONTRATTO DI AGENZIA con tale contratto un’impresa affida ad un’agente l’incarico con carattere di stabilità. La stipulazione di contratti con i terzi relativi ai prodotti del proponente.
LA PROMESSA AL PUBBLICO è una promessa di una prestazione fatta a favore di chi si trovi in una determinata situazione o abbia compiuto una determinata azione. Essa acquista efficacia vincolante non appena è resa pubblica.
OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE
GESTIONE DI AFFARI si ha quando qualcuno si intromette senza esservi obbligato negli affari di qualcuno che non sia in grado di provvedergli.
LA RIPETIZIONE DI INDEBITO se una persona ha fatto il pagamento senza che esista un debito, allora ha diritto alla restituzione di ciò che era dovuto.
L’AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO si ha quando ad es. il proprietario che riottene un bene proprio sul quale sono state fatte delle migliorie, non rimborsa il possessore delle spese fatte. Nasce pertanto l’obbligazione di rimborsare le spese fatte.
LA RESPONSABILITA’ PER ATTO ILLECITO
L’ILLECITO CIVILE qualunque pregiudizio, se ricorrono certe condizioni, si può giudicare ingiusto e pertanto risarcibile.
LA COLPA E IL DOLO il danno è risarcibile soltanto se provocato con colpa. La colpa è esclusa se il fatto si verifica per caso fortuito o per forza maggiore non imputabili al danneggiante. Se il danno è stato provocato intenzionalmente si parla di dolo.
LA CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso. L’incapacità non assume rilievo se provocata con colpa dello stesso soggetto. Se il danno è stato provocato da persona incapace, in danneggiato può pretendere il risarcimento dal soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE sono quelle circostanze che consentono di giustificare un comportamento pregiudizievole, in cui danno non sarà risarcibile.
LA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE di una merce è sancita senza bisogno di alcuna prova di una sua specifica colpa, e dipende dal fatto oggettivo della lesione arrecata al cliente da un difetto del prodotto che sussiste quando il prodotto non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere.
IPOTESI DI RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Il legislatore per favorire il danneggiato disciplina diversamente il problema dell’individuazione del responsabile di un danno. Si considerano le seguenti ipotesi:
- Esercizio di attività pericolose
- Circolazione di veicoli
- Danno cagionato da cose in custodia
- Danno cagionato da animali
- Rovina di edificio
RESPONSABILITA’ PER FATTO ALTRUI per i quali oltre alla responsabilità dell’autore dell’illecito è prevista anche la responsabilità di un’altra persona tenuta a rispondere del danno provocato.
RESPONSABILITA’ CONTRAT. ED EXTRACONTRAT. Quella contrattuale è conseguente dall’inadempimento di un debito e quella extracontrat per fatto illecito. Nella prima all’attore è sufficiente provare il suo credito e la scadenza dell’obbligazione. Nella seconda è l’attore che ha l’onere di provare sia che la condotta del convenuto ha causato il danno, sia che si tratta di un comportamento tenuto con colpa o dolo. In cado di responsabilità contrat il risarcimento è limitato ai danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, in caso di responsabilità extracontrat tale limitazione non sussiste se l’inadempimento non dipende dal dolo.
DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE nel caso di danno patrimoniale il responsabile deve risarcire sia il danno emergente che il lucro cessante. Nel caso di danno non patrimoniale non ci si riferisce al bene oggetto della lezione, ma alle conseguenze della lezione.
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile. Il risarcimento si opera per equivalente attribuendo alla vittima una somma di denaro commisurata al pregiudizio.
PRESCRIZIONE il termine e di due anni se il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli.