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Riassunti Diritto Privato "Contratti"
IL CONTRATTO è al figura più importante del negozio giuridico.
Esso è l’accordo tra due o più parti per costituire
, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
L’autonomia contrattuale è una serie di libertà:
le parti hanno il potere di concludere o meno il contratto, scegliere
la persona del contraente, stabilirne il contenuto, concluderli.
ELEMENTI
1. ACCORDO è la combinazione delle manifestazioni di volontà
delle parti.
2. CAUSA è la funzione economico sociale che il contratto realizza.
3. OGGETTO è rappresentato dalla cosa o dal diritto che il contratto
trasferisce, oppure dalla prestazione che una parte si obbliga ad eseguire
a favore dell’altra.
Possibile: deve esistere o poter esistere
Lecito: non contrario alle norme di legge.
Determinato: quando è indicato dalle parti nella qualità
e quantità.
Determinabile: quando i criteri sono indicati nel contratto.
4. FORMA quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
CONTRATTI TIPICI contratti che per la loro frequenza o importanza vengono
espressamente disciplinati dal legislatore.
CONTRATTI ATIPICI le parti possono concludere contratti con previsti
dal legislatore.
CONTRATTI AD ESECUZIONE ISTANTANEA in cui la prestazione è concentrata
in un dato momento, immediato o differito.
CONTRATTI DI DURATA in cui la prestazione continua nel tempo.
CONTRATTI CONSENSUALI si perfezionano con il semplice scambio del consenso
delle parti.
IL CONTRATTO PRELIMINARE è il contratto con cui le parti si obbligano
a stipulare un successivo contratto definitivo, di cui devono aver già
determinato il contenuto essenziale. Per mancato adempimento si ha il
diritto al risarcimento danni. La legge prevede la possibilità
di trascrivere il preliminare al fine di evitare la perdita delle caparre.
CESSIONE DEL CONTRATTO viene stipulato da una parte (cedente) con un
terzo (cessionario) per trasferire a capo di quest’ultimo tutti
i rapporti arrivi e passivi del contratto. Ai fini della cessione del
contratto, è indispensabile il consenso dell’altro contraente
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO è la parte che precede il contratto.
Le parti sono libere di concludere o meno il contratto, ma hanno comunque
l’obbligo di comportarsi in buona fede.
LA COLPA IN CONTRAENDO è un tipo di responsabilità extracontrattuale
che si realizza quando una delle parti, nel corso delle trattative,
venga meno all’obbligo di comportarsi in buona fede. Il risarcimento
comprende le spese e le perdite derivanti dalle trattative.
IL MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL CONTRATTO è il momento in cui proposta
e accettazione si fondono in un'unica volontà per determinare
il momento della conclusione. Ci sono 4 principi:
- Principio della dichiarazione (efficacia della volontà non
appena dichiarata)
- Principio della spedizione (efficacia non appena trasmessa all’altro)
- Principio ricezione (quando si riceve la dichiarazione di accettazione)
- Principio della cognizione (l’altra parte abbia conoscenza dell’accettazione)
Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente
ha conoscenza dell’accettazione della sua proposta comunicatagli
dalla controparte.
REVOCABILITA’ E INTRASMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA La revoca
è l’atto con cui si vuol far perdere la validità
della propria proposta o accettazione. La proposta può essere
revocata finché il contratto non sia concluso, cioè fino
a quando il proponente non giunge a conoscenza dell’accettazione.
Nel caso in cui l’accettante avesse data esecuzione alla sua prestazione,
questo ha diritto di essere indennizzato di spese dal proponente.
LA FORZA VINCOLANTE DEL CONTRATTO esso obbliga le parti a tutte le conseguenze
che ne derivano secondo la legge o usi di equità.
GLI EFFETTI TRA LE PARTI corrispondono al contenuto dei loro accordi.
Nell’interpretare un contratto, si deve risalire alla comune intenzione
delle parti, inoltre deve essere interpretato in buona fede.
I CONTRATTI AD EFFETTI REALI in mancanza di accordo delle parti, la
legge fissa il momento in cui ha luogo il passaggio della proprietà
secondo la regola al pari merito fortuito della cosa.
CONFLITTO TRA AVENTI DI DIRITTO SULLO STESSO OGGETTO se una persona
concede lo stesso diritto prima ad A e poi a B , dovrebbe spettare a
chi ha concluso per primo il contratto.
LA CLAUSOLA PENALE E LA CAPARRA Le parti possono inserire nel contratto
clausole che stabiliscono quanto il debitore dovrà pagare nel
caso di inadempimento assoluto o relativo. La caparra confirmatoria
si verifica alla conclusione del contratto,una parte consegna all’altra
una somma di denaro come conferma di serietà e a titolo di acconto.
Se la parte che ha dato la caparra si rende inadempiente, l’altra
può recedere il contratto trattenendo la caparra come risarcimento.
Se si rende inadempiente il creditore, l’altra parte può
pretendere il doppio della caparra. Caparra penitenziale è il
corrispettivo del diritto di recesso.
IL CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO è il contratto in cui le parti
attribuiscono ad un terzo il diritto di pretendere l’adempimento
di una promessa.
RESCISSIONE DEL CONTRATTO IN STATO DI PERICOLO La rescissione del contratto
è l’azione che rende inefficace il contratto. Si può
richiedere la rescissione del contratto se concluso in stato di pericolo
e per lesione
L’AZIONE GENRALE DI RESCISSIONE PER LESIONE quando c’è
una sproporzione tra le due prestazioni. Il contraente contro cui è
proposta un’azione di recessione può evitarla eliminando
la sproporzione tra le due prestazioni.
L’AZIONE RISOLUTIVA PER INADEMPIMENTO si ha un contratto a prestazioni
corrispettive qualora una delle parti risulti inadempiente si potrà
o insistere per l’adempimento o esercitare il diritto potestativo.
LA RISOLUZIONE DI DIRITTO è la risoluzione di un contratto.
- Clausola risolutiva espressa , clausola con cui le parti si accordano
per considerare risolto il contratto qualora un obbligazioni nn viene
adempiuta, e viene attribuito alla parte inadempiente il diritto di
chiedere la risoluzione.
- Diffida ad adempiere , qualora nel contratto manchi una clausola risolutiva,
la parte non inadempiente può intimare l’altro contraente
ad adempiere entro un termine, dichiarando che se entro il determinato
termine, non adempie , il contratto è risolto.
- Termine essenziale , termine oltre il quale la prestazione diviene
inutile.
LA CLAUSOLA SOLVE REPETE è la clausola con cui si dispone che
una parte, prima di opporre eccezioni, è tenuta all’adempimento.
LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA libera la parte
dalla prestazione dovuta, e libera l’altra parte dalla controprestazione
.
LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ si ha quando i fatti sopravvenuti
straordinari ed imprevedibili rendono la prestazione di una delle due
parti eccessivamente onerosa determinando un sacrificio sproporzionato.
VENDITA PORTA A PORTA una persona fisica si procura beni o servizi da
un fornitore che opera a distanza. Il contraente viene tutelato con
un diritto di recesso esercitatile fino a 10 giorni dopo la stipula
del contratto.
COMPRAVENDITA è il contratto che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo
determinato o determinabile. È ad effetti reali.
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE : far acquistare al compratore la proprietà
della cosa, consegnare la cosa al compratore o metterlo in grado di
poterla utilizzare.
LA GARANZIA PR I VIZI il venditore è tenuto alla garanzia quando
i vizi siano tali a rendere il bene idoneo all’uso o da diminuirne
il valore. Il difetto deve essere denunciato entro 8 giorni. Nel caso
di consegna di un bene diverso, il compratore ha il diritto di esprimere
la normale azione risolutiva del contratto.
LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE consiste nel dovere di pagare il prezzo
nel termine e luogo fissati da contratto.
VENDITA DI COSE MOBILI :
1. Vendita con riserva di gradimento: il perfezionamento si ha con la
comunicazione di gradimento al venditore.
2. Vendita a prova permette all’acquirente di provare il bene.
3. Vendita su campione, perfetta ma può essere risoluta se la
merce differisce dal campione.
VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’ nella vendita a rate il prezzo
è pagato frazionatamene entro un certo tempo e la proprietà
passa al compratore solo quando viene pagato tutto. I beni in corso
di pagamento non sono pignorabili. Il bene ritorna nelle mani del venditore
nel caso di mancato pagamento di un ottavo del prezzo, e questo ha diritto
al risarcimento , mentre il compratore ha diritto alla restituzione
delle rate pagate.
VENDITA IMMOBILIARE può essere fatta su misura (in base alla
quantità es. metro quadro) o a corpo (prezzo globale). Non sono
validi gli atti di cessione per cui manca la licenza edilizia.
I CONTRATTI DI SCAMBIO “DO UT FACIAS”
LA LOCAZIONE è il contratto con il quale una parte si obbliga
a far utilizzare ad un altro soggetto una cosa per un dato periodo di
tempo. In cambio di un determinato corrispettivo. Tipologie: - Locazioni
di beni mobili, - Locazioni di beni immobili urbani, - Locazioni di
beni immobili non urbani, - Locazioni di beni produttivi. Il contratto
di locazione può essere a tempo determinato o indeterminato.
LOCAZIONE DI IMMOBILI la durata non può essere inferiore a 6
anni, il contratto si rinnova per un ulteriore periodo identico , il
conduttore può sub locale l’immobile.
IL LEASING è un contratto atipico. L’utilizzatore, avendo
bisogno di un bene, si rivolge ad un intermediario specializzato chiedendogli
di acquistare il bene dal fornitore, per poi darlo in godimento temporaneo
all’utilizzatore contro pagamento di un canone. Il commissionario
alla scadenza del contratto può acquistare il bene per un prezzo
residuo finale, può restituirlo o continuare con un nuovo contratto.
I CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL’ATTIVITA’ GIURIDICA
IL MANDATO è un contratto con cui una parte (mandatario) assume
l’obbligo di compiere un negozio giuridico per conto dell’altra
parte (mandante). Il mandato può essere con o senza rappresentanza.
Se con rappresentanza gli effetti degli atti giuridici compiuti dal
mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al
mandante. Senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio
pertanto gli effetti ricadono su di lui, che poi deve trasferirli al
mandante.
I PRINCIPALI CONTRATTI REALI
IL COMODATO è un contratto reale , unilaterale e gratuito. Consiste
nella consegna gratuita di una cosa da una persona ad un'altra affinché
se ne serva per un certo termine ed infine la restituisca. A differenza
del deposito, il comodato può servirsi della cosa. È un
contratto bilaterale imperfetto.
LA PROMESSA UNILATERALE rivolta da un soggetto ad un altro per assicurare
quest’ultimo un certo comportamento futuro del promettente è
vincolante se è inserita in un contratto . sono vincolanti e
sono tipiche.
LA PERMUTA Differisce dalla vendita in quanto lo scambio non è
caratterizzato dall’intervento di un prezzo, ma ha per oggetto
il reciproco trasferimento della proprietà delle cose o della
titolarità di altri diritti.
LA SOMMINISTRAZIONE soddisfa bisogni di carattere continuativo del consumatore.
È dunque il contratto con la quale una parte si obbliga, verso
il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire prestazioni periodiche.
L’APPALTO è il contratto con il quale un committente affida
a d un appaltatore il compimento di u opera, verso un corrispettivo
in denaro. Caratteristica dell’appalto è la gestione “a
rischio” dell’appaltatore, il quale deve provvedere ad organizzare
i mezzi. Il committente ha il diritto di controllare l’andamento,
e per verificare che l’esecuzione proceda secondo quando pattuito.
CONTRATTO DI AGENZIA con tale contratto un’impresa affida ad un’agente
l’incarico con carattere di stabilità. La stipulazione
di contratti con i terzi relativi ai prodotti del proponente.
LA PROMESSA AL PUBBLICO è una promessa di una prestazione fatta
a favore di chi si trovi in una determinata situazione o abbia compiuto
una determinata azione. Essa acquista efficacia vincolante non appena
è resa pubblica.
OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE
GESTIONE DI AFFARI si ha quando qualcuno si intromette senza esservi
obbligato negli affari di qualcuno che non sia in grado di provvedergli.
LA RIPETIZIONE DI INDEBITO se una persona ha fatto il pagamento senza
che esista un debito, allora ha diritto alla restituzione di ciò
che era dovuto.
L’AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO si ha quando ad es. il
proprietario che riottene un bene proprio sul quale sono state fatte
delle migliorie, non rimborsa il possessore delle spese fatte. Nasce
pertanto l’obbligazione di rimborsare le spese fatte.
LA RESPONSABILITA’ PER ATTO ILLECITO
L’ILLECITO CIVILE qualunque pregiudizio, se ricorrono certe condizioni,
si può giudicare ingiusto e pertanto risarcibile.
LA COLPA E IL DOLO il danno è risarcibile soltanto se provocato
con colpa. La colpa è esclusa se il fatto si verifica per caso
fortuito o per forza maggiore non imputabili al danneggiante. Se il
danno è stato provocato intenzionalmente si parla di dolo.
LA CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE non risponde delle conseguenze
del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere
o di volere al momento in cui lo ha commesso. L’incapacità
non assume rilievo se provocata con colpa dello stesso soggetto. Se
il danno è stato provocato da persona incapace, in danneggiato
può pretendere il risarcimento dal soggetto tenuto alla sorveglianza
dell’incapace.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE sono quelle circostanze che consentono di giustificare
un comportamento pregiudizievole, in cui danno non sarà risarcibile.
LA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE di una merce è sancita
senza bisogno di alcuna prova di una sua specifica colpa, e dipende
dal fatto oggettivo della lesione arrecata al cliente da un difetto
del prodotto che sussiste quando il prodotto non offre la sicurezza
che si può legittimamente attendere.
IPOTESI DI RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Il legislatore per favorire
il danneggiato disciplina diversamente il problema dell’individuazione
del responsabile di un danno. Si considerano le seguenti ipotesi:
- Esercizio di attività pericolose
- Circolazione di veicoli
- Danno cagionato da cose in custodia
- Danno cagionato da animali
- Rovina di edificio
RESPONSABILITA’ PER FATTO ALTRUI per i quali oltre alla responsabilità
dell’autore dell’illecito è prevista anche la responsabilità
di un’altra persona tenuta a rispondere del danno provocato.
RESPONSABILITA’ CONTRAT. ED EXTRACONTRAT. Quella contrattuale
è conseguente dall’inadempimento di un debito e quella
extracontrat per fatto illecito. Nella prima all’attore è
sufficiente provare il suo credito e la scadenza dell’obbligazione.
Nella seconda è l’attore che ha l’onere di provare
sia che la condotta del convenuto ha causato il danno, sia che si tratta
di un comportamento tenuto con colpa o dolo. In cado di responsabilità
contrat il risarcimento è limitato ai danni prevedibili nel tempo
in cui è sorta l’obbligazione, in caso di responsabilità
extracontrat tale limitazione non sussiste se l’inadempimento
non dipende dal dolo.
DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE nel caso di danno patrimoniale
il responsabile deve risarcire sia il danno emergente che il lucro cessante.
Nel caso di danno non patrimoniale non ci si riferisce al bene oggetto
della lezione, ma alle conseguenze della lezione.
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA il danneggiato può chiedere la
reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile.
Il risarcimento si opera per equivalente attribuendo alla vittima una
somma di denaro commisurata al pregiudizio.
PRESCRIZIONE il termine e di due anni se il danno prodotto dalla circolazione
dei veicoli.