Consultazione del Libro Sesto delle tutela dei diritti. Diritti e doveri del codice civile italiano
Codice civile online -  Disposizioni del diritto civile

Libro VI delle tutela dei diritti

2643. - Atti soggetti a trascrizione giuridica

Si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione giuridica:

1) i contratti che derivano e trascendono la proprietà di beni immobili di un individuo;

2) i contratti che formano, trasferiscono o modificano il diritto civile di usufrutto su beni immobili, il diritto civile di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;

3) i contratti che formano la comunione dei diritti civili menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che formano o modificano la servitù prediali, il diritto di utilizzo sopra beni immobili, il diritto civile di abitazione;

5) gli atti tra vivi di rifiuto ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzionegiuridico forzato si trasferiscono la proprietà di beni immobiliari o altri diritti reali immobili, eccettuato il caso di vendita effettuata nel processo di deliberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente in calce;

7) gli atti e le sentenze della affrancazione del fondo enfiteutico.

8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno una durata superiore ad anni 9;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di una società e di un'associazione con i quali si conferisce il l'utilizzo di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

11) gli atti di costituzione dei consorzi pubblici che hanno l'effetto indicato dal numero precedente a quello presente;

12) i contratti emessi di anticresi;

13) le operazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze deliberate che operano la costituzione italiana, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti civili menzionati nei numeri precedenti.

2673. - Obblighi del conservatore

Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna. Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge. Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Articolo modificato dalla Legge 27 febbraio 1985, n. 52.

2683. - Beni per i quali è disposta la pubblicità

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione , osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

2697. - Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

2699. - Atto pubblico

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

2721. - Ammissibilità: limiti di valore

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

2727. - Nozione

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

2730. - Nozione

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

2736. - Specie

Il giuramento è di due specie:

1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.

2740. - Responsabilità patrimoniale

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

2745. - Fondamento del privilegio

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

2784. - Nozione

Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

2808. - Costituzione ed effetti dell'ipoteca81

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

2900. - Condizione, modalità ed effetti

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

2907. - Attività giurisdizionale

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.[La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.]

2910. - Oggetto dell'espropriazione

Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

2934. - Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

2934. - Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Categorie presenti in Codice Civile
Codice Civile: Libro I delle persone e famiglie - Libro II delle successioni - Libro III della proprietà - Libro IV delle obbligazioni - Libro V del lavoro - Libro VI della tutela dei diritti

Altre categorie:
Leggi Complementari - Formulario - Home Page
Codice Civile © 2006 - Guida al codice civile, leggi e formulario di documenti - Design by Web agency