Si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione giuridica:
1) i contratti che derivano e trascendono la proprietà di beni immobili di un individuo;
2) i contratti che formano, trasferiscono o modificano il diritto civile di usufrutto su beni immobili, il diritto civile di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che formano la comunione dei diritti civili menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che formano o modificano la servitù prediali, il diritto di utilizzo sopra beni immobili, il diritto civile di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rifiuto ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzionegiuridico forzato si trasferiscono la proprietà di beni immobiliari o altri diritti reali immobili, eccettuato il caso di vendita effettuata nel processo di deliberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente in calce;
7) gli atti e le sentenze della affrancazione del fondo enfiteutico.
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno una durata superiore ad anni 9;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di una società e di un'associazione con i quali si conferisce il l'utilizzo di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi pubblici che hanno l'effetto indicato dal numero precedente a quello presente;
12) i contratti emessi di anticresi;
13) le operazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze deliberate che operano la costituzione italiana, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti civili menzionati nei numeri precedenti. |