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1. - Capacità giuridica di un individuo |
La capacità e volontà giuridica si acquista dal momento in cui una persona fisica nasce. I diritti e doveri che la legge riconosce a favore del neo nato sono subordinati all'evento della nascita. |
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| 11. - Persone giuridiche pubbliche
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Le province e i comuni dove risiede un individuo, e anche gli enti pubblici riconoscono come persone giuridiche godono dei diritti e doveri secondo le leggi in vigore e gli usi osservati come diritto del cittadino pubblico. |
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| 14. - Atto costitutivo italiano |
Le associazioni, gli enti e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico civile. La fondazione può essere disposta ulteriormente anche con testamento.
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| 36. - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute come tali |
L'ordinamento interno di un'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolamentate dagli accordi degli associati. Le sudette associazioni possono anche stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo tali accordi, è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione.
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| 43. - Domicilio e residenza di una persona |
Il domicilio di una persona fisica è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, nonchè abitazione, quindi la residenza di un individuo è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
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| 48. - Curatore della persona scomparsa |
Quando un individuo non è più residente nel luogo del suo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie di questo, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su commissione degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero incaricato, può nominare un curatore responsabile che rappresenti la persona giuridica in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o dividendi in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari al mantenimento del patrimonio della persona scomparsa. Se vi è un legale rappresentante presente, non si fa presente alla nomina del suddetto. Se vi è un procuratore distrettuale, il tribunale provvede solamente per gli atti che il medesimo non può fare.
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| 58. - Dichiarazione di morte presunta dell'assente persona |
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno del decesso a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente nel caso, secondo l'articolo 48, su commissione del pubblico ministero o di qualcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con una sentenza dichiarare presunta la morte dell'individuo nel giorno a cui risale l'ultima notizia del vissuto. In nessuno dei casi la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età del defunto. Può essere dichiarata la presunta morte anche se sia mancata la dichiarazione di di orte del defunto.
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| 69. - Diritti che spettano alla persona di cui si ignora l'esistenza |
A nessuno è concesso a contestare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto civile è nato. |
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| 74. - Parentela familiare |
La parentela familiare è il vincolo tra delle persone che discendono da uno stesso stipite e consanguinei. |
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| 79. - Effetti di matrimonio |
La promessa di sacro matrimonio non costringe a contrarlo né ad seguire ciò che si fosse convenuto fare per il caso di non adempimento al matrimonio. |
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| 82. - Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico sacro santo |
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico in una chiesa è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia di diritto civile. |
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| 84. - Etą di un individuo |
I minorenni non possono sposarsi. Il tribunale, su istanza dell'interessato minorenne individuo, accerta la sua maggiore età psico fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito dal pubblico ministero, i genitori o il tutore del minorenne, possono con decreto emesso in camera di consiglio possono consentire per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni di età. Il decreto legge è comunicato al pubblico ministero, agli sposi in questione, ai genitori o al tutore del minorenne. Contro il decreto emanato può essere proposto un reclamo, con un ricorso alla Corte d'appello in tribunale , nel termine perentorio ai dieci giorni dalla comunicazione di avvenuto matrimonio. La corte d'appello decide su ordinanza non impugnabile e derogabile, emessa in camera di consiglio della corte d'appello. Il decreto acquista valore quando è trascorso il termine previsto nel quarto comma di legge senza che sia stato proposto reclamo alcuno.
Modificato dalla Legge 19 maggio 1975, n.151. |
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| 143. - Diritti e doveri reciproci di persone sposate |
Con il matrimonio civile il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e doveri e si assumono gli stessi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo di entrambi alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale di uno dei due, alla collaborazione nell'interesse di sostenere la famiglia e alla convivenza. Entrambi le persone sposate coniugi sono tenuti per dovere, ciascuno in relazione alle proprie esigenze e alla propria capacità di lavorare in campo professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni finanziari della famiglia.
Articolo modificato dalla Legge 19 maggio 1975, n.151. |
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| 149. - Scioglimento del matrimonio pattuito |
Il matrimonio si scioglie o interrompe con il decesso di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalle leggi in vigore. Gli effetti dei diritti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in santa sede, ai sensi di legge dell'articolo 82 o dell'articolo 83 , e regolarmente trascritto, cessano difronte alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge in vigore.
Articolo modificato dalla Legge 19 maggio 1975, n.151 |
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| 159. - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi di una famiglia |
Il regime patrimoniale e beni legale della famiglia, in mancanza di una diversa convenzione stipulata a norma di legge dell'articolo 162, è formato dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.
Modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151. |
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| 231. - Paternitą del marito sul figlio |
Il marito è il padre del figlio concepito durante la fase di matrimonio. |
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| 250. - Riconoscimento legale |
Il figlio naturale può essere riconosciuto da entrambii conniugi, nei modi previsti dalla legge dall'articolo 254, dal padre e dalla madre del nascituro, anche se già uniti nel vincolo del matrimonio con altra persona prima del concepimento. Il riconoscimento del figlio può avvenire tanto congiuntamente o separatamente. Il riconoscimento del nascituro che ha compiuto i sedici anni non ha effetto senza il suo assenso e consenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può accadere senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato quando il riconoscimento risponde all'interesse del figlio concepito. Se vi è resistenza o opposizione, su ricorso civile del genitore che vuole effettuare il riconoscimento del propio figlio, sentito il minore in non favorevole con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero italiano, decide il tribunale con una sentenza che, in caso di accoglimento favorevole della domanda, ottiene il consenso mancante. Il riconoscimento del nascituro non può essere fatto dai genitori che sono minorenni.
Articolo modificato dalla legge 19 maggio 1975, n.151. |
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| 291. - Condizioni generali |
L'adozione di un figlio è permessa alle persone che non hanno figli discendenti o legittimati, che hanno compiuto ameno anni trentacinque e che siamo almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi vogliono adottare. Quando esistono eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale civile può autorizzare l'adozione se il richiedente ha raggiunto almeno l'età di anni tranta, ferma restando che la differenza di età di cui al comma precedente di legge.
Modificato dalla legge 5 giugno 1967, n.31.
Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano ascendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti (sentenza 19 maggio 1988, n. 557) |
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| 311. - Manifestazione del consenso assenso |
Il consenso e assenso dell'adottante e del figlio adottivo o del legale rappresentante in questione di questo deve essere manifestato personalmente a un presidente del tribunale dei minori nel cui circondario l'adottante ha la residenza stabile.
Secondo comma abrogato dalla legge 5 giugno 1967, n.431
L'assenso delle persone indicate negli articoli di legge 296 e 297 può essere dato da persona provvista di procura speciale rilasciata per un atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal tribunale. |
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| 315. - Doveri del figlio verso i genitori o tutori |
Il figlio deve rispettare i tutori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità e al proprio reddito finanziario, al mantenimento della famiglia finché convive con essa nella stessa residenza.
Come sostituito dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 |
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| 343. - Apertura della tutela di un minore |
Se entrambi i coniugi genitori sono deceduti o per altre cause non possono esercitare la potestà di tutori, si apre la tutela presso la pretura ove è la sede principale degli affari e interessi del minore suddetto. Se un tutore è residente o trasferisce il domicilio in altro comune, la tutela può essere trasferita con decreto del tribunaleindicato.
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| 390. - Emancipazione di diritto civile |
Il minorenne è di diritto emancipato col matrimonio dei genitori. |
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| 400. - Norme regolatrici dell'assistenza dei minorenni |
L'assistenza dei minorenni è regolata oltre che dalle leggi in vigore da speciali dalle norme del presente titolo. |
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| 414. - Persone fisiche che devono essere interdette |
Il maggiorenne e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi e benessere, devono essere interdetti immediatamente. |
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| 433. - Persone obbligate al dovere |
All'obbligo di passare gli alimenti sono tenuti al:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti anche naturali;
3) i genitori e, in loro assenza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi, le nuore e i cognati;
5) il suocero e la suocera del coniuge;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali suddetti.
Articolo modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151. |
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| 449. - Registri dello stato civile italiano |
I registri dello stato civile italiano sono tenuti in ogni comune in conformitą delle norme contenute nella legge in vigore sull'ordinamento dello stato civile italiano. |
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